Art. 1 Le impugnazioni dinanzi al Consiglio
nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni
con ricorso redatto su carta bollata.
Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non
bollata.
Art. 2 Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed
essere corredato:
- della copia autentica della deliberazione impugnata;
- dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta
del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L.
800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre
1946, n. 261.
Art. 3 Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve
indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali
comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In
mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna
comunicazione.
Art. 4 È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il
termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si
intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento
di cui all'art. 2.
Art. 5 Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che
si intende impugnare.
Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in
carta libera del ricorso.
L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la
data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia
del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione
ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al
professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della
Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni
ed esibire documenti.
Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del
presente articolo nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma
precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal
Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.
Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso,
trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della
deliberazione impugnata in fascicolo separato.
Art. 6 Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono
prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a
quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7 Il presidente dei Consiglio nazionale nomina il relatore e
stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini,
salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art.
8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta,
dalla facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio
per essere inteso personalmente.
Art. 8 Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le
decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia
chiarimenti ovvero produca atti e documenti il presidente comunica i
provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata
fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine
stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in
possesso del Consiglio nazionale.
Chiusa la discussione il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e
vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Art. 9 La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa
deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i
motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese
ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del
segretario.
Art. 10 La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito
dell'originale nella segreteria.
La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a
mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della
Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11 Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il
processo verbale deve contenere:
- il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- i provvedimenti presi in
ordine a ciascun ricorso;
- le firme del presidente e del segretario.
Art. 12 In caso di impedimento o di assenza del segretario alla
seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni
al membro presente meno anziano di età.
Art. 13 È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il
rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14 I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente
alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli
degli Ordini le cui deliberazìoni sono impugnate, perché provvedano alle
formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi
informandone il ricorrente.
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