CAPO I
Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali
Art. 1 Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle
disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico,
di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di
ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono
devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio,
a termini dell'art. 1 del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il
Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non
superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di
nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici,
se superano i millecinquecento.
Art. 2 I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea
degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed
un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di
cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo
convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei
componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli Iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3 L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere
convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli Iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo
dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata
almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui al commi precedenti contengono l'indicazione
dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda,
nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di
ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno
degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre
giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti
medesimi.
Art. 4 Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio un'ora
dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di
quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto.
Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed
assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede
immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito
comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 5 Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la
maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno
conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per
l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6 Contro i risultati dell'elezione ciascun
professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione
centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7 Il Consiglio provvede
all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone
all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo e il bilancio
preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore
di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli
previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio
della professione a carico degli iscritti nell'albo. (2)
Art. 8 Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in
grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un
Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve
avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere
della Commissione centrale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di
non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo
coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9 Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa
la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per
qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
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