Art. 1 Il titolo d'ingegnere e quello di
architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i
relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per
legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.
Art. 2 È istituito l'ordine degli ingegneri e degli
architetti iscritti nell'albo di ogni provincia.
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale
è fatta l'iscrizione.
Art. 3 Sono iscritti nell'albo coloro al quali spetta il
titolo di cui all'art. 1, che godono del diritti civili e non sono incorsi
in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della L. 28 giugno 1874, n.
1938.
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e
superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della
professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.
Art. 4 Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto
della professione di ingegnere e di architetto sono dell'autorità
giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di
ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli
incarichi agli iscritti nell'albo.
Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le
perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a
persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e
secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
Art. 5 Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio
dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni (1):
- procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione
dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle
pubbliche Amministrazioni;
- stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire
alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e
provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto
consuntivo annuale;
- dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla
liquidazione di onorari e spese;
- vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla
conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le
mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio
della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26,
27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano
applicabili.
Art. 6 Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine
relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso
all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 7 Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e
dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del
Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per
le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di
coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le
altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno
emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia,
dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di
una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su
proposta del Ministro della Giustizia, d'accordo con gli altri ministri
interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che
posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art.
11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre
categorie dei periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo
titolo professionale rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o
parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'Interno, della
Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della
stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla
quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata,
saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la
costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la
determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le
disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.
___________
Note
(1) V. capo I del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, a. 382
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