IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari,
espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad
interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Titolo primo
NORME GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina
dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale,
agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano
l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede
che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge".
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art.
6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di universita' e di ricerca
scientifica e tecnologica) prevede:
"18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini
professionali, con esclusivo riferimento alle attivita'
professionali per il cui esercizio la normativa vigente
gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato,
e' modificata e integrata la disciplina del relativo
ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche'
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
professionale ai titolari di diploma universitario e ai
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
lettera a).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e
competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di
studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo
professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle
sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori
in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu'
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di
iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario
titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore
della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle
prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad
un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
Art. 4.
Norme organizzative generali
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente
regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a
livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite
le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al
numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento
alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo
per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti
appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno
definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in
sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e
2.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Art. 5.
Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove
scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono
dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato
sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini
o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica
l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di
ciascuna professione.
4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla
composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di
espletamento delle prove d'esame.
Art. 6.
Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in
tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita'
stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le
universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di
cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli
enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica
superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per
l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla
sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7.
Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di
laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita'
alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli
esami di Stato.
Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformita' al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie
contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o
conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli
esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale
indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale
titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata
al presente regolamento.
Nota all'art. 8:
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
Titolo secondo
DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attivita' professionali
Art. 9.
Attivita' professionali
1. L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo
II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto
dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
Capo II
Professione di dottore agronomo
e dottore forestale
omissis
Capo III
Professione di architetto, pianificatore
paesaggista e conservatore
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume
la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta
il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di
paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni
architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei
beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di
pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle
dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore
pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica",
"sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore
pianificazione".
Art. 16.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita'
gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la
professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano
l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente
e della citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e
ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita' di
valutazione ambientale e di fattibilita' dei piani e dei progetti
urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti
edilizie.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni
architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e
delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica.
b) per il settore "pianificazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per
l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Nota all'art. 16:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per
l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
Art. 17.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni
architettonici ed ambientali":
1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e
ambientali;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di
un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del
dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche
culturali e conoscitive dell'architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato
progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni della citta' e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e
paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni
architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della
conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
scritta che abbia ad oggetto materie per le quali gia' sia stata
verificata l'idoneita' del candidato nell'accesso al settore di
provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
Nota all'art. 17:
- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei
diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell'architettura".
Art. 18.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un
progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di
un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione
economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e
in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni della citta' e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilita' urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e
in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono
iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la
laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione
territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni
architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali.
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
Capo IV
Professione di assistente sociale
omissis
Capo V
Professione di attuario
omissis
Capo VI
Professione di biologo
omissis
Capo VII
Professione di chimico
omissis
Capo VIII
Professione di geologo
Art. 40.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".
Art. 41.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita'
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o
sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche,
tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con
particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali,
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita'
geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei
rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti
cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso
l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini
della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori
relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse,
comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e
commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e
direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti
estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche
relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e
per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico,
con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi
e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative
misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il
recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti
di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi
Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la
certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni
finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a
fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita'
estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e
geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita' di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e
rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi
diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e
tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information
System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla
individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini
della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo
coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione
tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese
quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed
atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa
rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita'
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e
territorio;
b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione
urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali,
ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a), nonche' la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la
geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura,
interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia
e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
pratica, nonche' dalla seconda prova scritta.
Art. 44.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti
nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
geologi.
Capo IX
Professione di ingegnere
Art. 45.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono
istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita
nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e'
accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile
e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46.
Attivita' professionali
1. Le attivita' professionali che formano oggetto della professione
di ingegnere sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo
45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il
disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi
elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3,
formano in particolare oggetto dell'attivita' professionale degli
iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i tre settori
come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti macchine e impianti;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
Art. 47.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) classe 28/S - Ingegneria civile;
3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) classe 37/S - Ingegneria navale;
10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 23/S - Informatica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda
prova scritta, purche' il settore di provenienza coincida con quello
per il quale e' richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per
il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
Nota all'art. 47:
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art.
17.
Art. 48.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore industriale:
1) classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad
uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
Art. 49.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono
iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
Capo X
Professione di psicologo
omissis
Capo XI
Art. 55.
Professioni di agrotecnico
geometra, perito agrario, perito industriale
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e
tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali
riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di
Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le
seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20,
27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4,
7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e
telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione:
industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare;
industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le
predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico
diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di
attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a
sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste
dall'albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta
il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato,
geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale
laureato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
Nota all'art. 55:
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione
dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore
(IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e
non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i
criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
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