Deontologia e Norme di categoria

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 190 del 17 agosto 2001
testo in vigore dal: 01.09.2001

(sono omessi i titoli e gli articoli che non attengono direttamente la professione di architetto, di ingegnere, di geometra e collegate).

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Titolo primo NORME GENERALI Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87, quinto comma, della Costituzione prevede
          che  il  Presidente  della Repubblica "Promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge".
              - L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art.
          6,   comma   4,   della   legge  19 ottobre  1999,  n.  370
          (Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
          scientifica e tecnologica) prevede:
              "18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro
          della  giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini
          professionali,  con  esclusivo  riferimento  alle attivita'
          professionali  per  il  cui  esercizio la normativa vigente
          gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato,
          e'  modificata  e  integrata  la  disciplina  del  relativo
          ordinamento,  dei  connessi albi, ordini o collegi, nonche'
          dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle
          relative   prove,   in   conformita'  ai  seguenti  criteri
          direttivi:
                a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
          professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai
          possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e
          successive modificazioni;
                b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'
          generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
          collegi;
                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
          degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
          lettera a).
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
                               Art. 2.
           Istituzione di sezioni negli albi professionali
  1. Le   sezioni   negli   albi   professionali  individuano  ambiti
professionali  diversi  in  relazione al diverso grado di capacita' e
competenza acquisita mediante il percorso formativo.
  2. Ove  previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
    a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
    b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.
  3.  L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di
studio  puo'  essere  iscritto  nella  sezione  A  del  medesimo albo
professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
                               Art. 3.
           Istituzione di settori negli albi professionali
  1.  I  settori  istituiti  nelle  sezioni  degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.
  2.  Ove  previsto  dalle  disposizioni  di  cui al titolo II, nelle
sezioni  degli  albi professionali vengono istituiti distinti settori
in relazione allo specifico percorso formativo.
  3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu'
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di
iscrizione  a  piu'  settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
  4.  Gli  iscritti  in  un  settore  che, in possesso del necessario
titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore
della  stessa  sezione,  devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito  del  superamento  di  apposito  esame di Stato limitato alle
prove  e  alle  materie  caratterizzanti  il  settore  cui  intendono
accedere.
  5.  Formano  oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad
un  settore  della  sezione  A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite,  anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
                               Art. 4.
                      Norme organizzative generali
  1.   Salve   le   disposizioni   speciali   previste  nel  presente
regolamento,  il  numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a
livello  locale  o  nazionale,  degli  ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite
le  due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al
numero   degli   iscritti  a  ciascuna  sezione.  Tale  numero  viene
determinato  assicurando  comunque  la  presenza  di  ciascuna  delle
componenti  e  una  percentuale  non inferiore al cinquanta per cento
alla  componente  corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo
per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
  2.   Nell'ipotesi   di   procedimento   disciplinare   i   relativi
provvedimenti   vengono   adottati   esclusivamente   dai  componenti
appartenenti   alla   sezione   cui   appartiene   il  professionista
assoggettato al procedimento.
  3.  Con  successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
legge  14 gennaio  1999,  n.  4, e successive modificazioni, verranno
definite  le  procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in
sede  disciplinare,  nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e
2.
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 18, della legge
          14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
                               Art. 5.
                           Esami di Stato
  1. Coloro  che  hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
  2. Salvo  disposizioni  speciali, gli esami consistono in due prove
scritte  di  carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono  esentati  da  una delle prove scritte coloro i quali provengono
dalla  sezione  B  o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che  conseguono  un titolo di studio all'esito di un corso realizzato
sulla  base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini
o collegi professionali.
  3. Il  contenuto  delle  prove  degli  esami  di Stato non modifica
l'ambito  delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di
ciascuna professione.
  4. Nulla   e'   innovato  circa  le  norme  vigenti  relative  alla
composizione  delle  commissioni  esaminatrici  e  alle  modalita' di
espletamento delle prove d'esame.
                               Art. 6.
                              Tirocinio
  1. Il  periodo  di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in
tutto  o  in  parte  durante  il  corso degli studi secondo modalita'
stabilite  in  convenzioni  stipulate  fra  gli ordini o collegi e le
universita',  ed  eventualmente,  con riferimento alle professioni di
cui  al  capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli
enti  che  svolgono  attivita'  di formazione professionale o tecnica
superiore.
  2. Coloro   che  hanno  effettuato  il  periodo  di  tirocinio  per
l'accesso  alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla
sezione  A,  sulla  base dei criteri fissati con decreto del Ministro
competente sentiti gli ordini e collegi.
                               Art. 7.
                    Valore delle classi di laurea
  1. I  titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore   legale   ai   fini  dell'ammissione  agli  esami  di  Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
  2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di
laurea  e  di  laurea specialistica definiscono anche, in conformita'
alla  normativa  vigente,  la  relativa  corrispondenza  con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli
esami di Stato.
                               Art. 8.
     Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
         conseguiti in conformita' al precedente ordinamento
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dalle norme finali e transitorie
contenute   nel   titolo  II,  coloro  i  quali  hanno  conseguito  o
conseguiranno   il   diploma   di  laurea  regolato  dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95,  legge  15 maggio  1997,  n. 127, sono ammessi a partecipare agli
esami  di  Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi  alle  professioni  di  cui  al titolo II, ferma restando la
necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
  2.  Coloro  i  quali,  ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione,   hanno  titolo  ad  iscriversi  all'albo  professionale
indipendentemente  dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale
titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
  3.  I  diplomati  nei corsi di diploma universitario triennale sono
ammessi  a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata
al presente regolamento.
          Nota all'art. 8:
              -  Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  e successive modificazioni e integrazioni (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
                               Titolo secondo
                      DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
                                   Capo I
                            Attivita' professionali
                               Art. 9.
                       Attivita' professionali
  1.  L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo
II,  per  ciascuna  professione,  non pregiudica quanto forma oggetto
dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
                               Capo II
                     Professione di dottore agronomo
                          e dottore forestale
          omissis
                               Capo III
                  Professione di architetto, pianificatore
                         paesaggista e conservatore
                              Art. 15.
                   Sezioni e titoli professionali
  1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume
la    denominazione:   "Ordine   degli   architetti,   pianificatori,
paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione
B.
  2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:
    a) architettura;
    b) pianificazione territoriale;
    c) paesaggistica;
    d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
  3.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli  iscritti  nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto;
    b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta
il titolo di pianificatore territoriale;
    c) agli  iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di
paesaggista;
    d) agli    iscritti   nel   settore   "conservazione   dei   beni
architettonici  ed  ambientali"  spetta il titolo di conservatore dei
beni architettonici ed ambientali.
  4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
    a) architettura;
    b) pianificazione.
  5.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli  iscritti  nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto iunior;
    b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di
pianificatore iunior.
  6.   L'iscrizione  all'albo  professionale  e'  accompagnata  dalle
dizioni:  "sezione  A  -  settore architettura", "sezione A - settore
pianificazione  territoriale",  "sezione  A - settore paesaggistica",
"sezione  A  -  settore  conservazione  dei  beni  architettonici  ed
ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore
pianificazione".
                              Art. 16.
                       Attivita' professionali
  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e
attribuzioni  gia'  stabilite  dalla  vigente normativa, le attivita'
gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la
professione  di  architetto,  ed  in particolare quelle che implicano
l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
    a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente
e della citta';
    b) lo  svolgimento  e  il  coordinamento  di  analisi complesse e
specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e
ambientali,   il   coordinamento   e  la  gestione  di  attivita'  di
valutazione  ambientale  e  di  fattibilita' dei piani e dei progetti
urbani e territoriali;
    c) strategie,  politiche  e  progetti  di trasformazione urbana e
territoriale.
  3.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella sezione A - settore "paesaggistica":
    a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
    b) la redazione di piani paesistici;
    c) il  restauro  di  parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge  20 giugno  1909,  n.  364, ad esclusione delle loro componenti
edilizie.
  4.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  A - settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
    a) la  diagnosi  dei  processi  di  degrado  e  dissesto dei beni
architettonici  e  ambientali  e la individuazione degli interventi e
delle tecniche miranti alla loro conservazione.
  5.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa:
    a) per il settore "architettura":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche;
      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura,  la  contabilita'  e  la  liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e
storica.
    b) per il settore "pianificazione":
      1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
      2)  la  costruzione  e  gestione  di  sistemi  informativi  per
l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
      3)  l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
      4)   procedure   di  gestione  e  di  valutazione  di  atti  di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
          Nota all'art. 16:
              -  La  legge  20 giugno  1909, n. 364, reca: "Norme per
          l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
                              Art. 17.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
    a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
      1)  classe  4/S  -  Architettura  e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
    b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
      1)  classe  54/S  -  Pianificazione  territoriale urbanistica e
ambientale;
      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
    c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
      1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
      3)  classe  82/S  -  Scienze  e  tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
    d) per   l'iscrizione   nel   settore   "conservazione  dei  beni
architettonici ed ambientali":
      1)  classe  10/S  -  Conservazione  dei  beni  architettonici e
ambientali;
      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
      1)  una  prova  pratica  avente  ad oggetto la progettazione di
un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
      2)   una   prova  scritta  relativa  alla  giustificazione  del
dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
      3)  una  seconda  prova  scritta  vertente  sulle problematiche
culturali e conoscitive dell'architettura;
      4)  una  prova  orale  consistente  nel commento dell'elaborato
progettuale  e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove
scritte,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia
professionale;
    b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
      1)  una  prova  pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni  della  citta'  e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
      2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
      3)  una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia
professionale;
    c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
      1)   una   prova   pratica   avente  ad  oggetto  le  tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
      2)   una   prova  scritta  su  temi  di  cultura  ambientale  e
paesaggistica;
      3)  una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia
professionale;
    d) per   l'iscrizione   nel   settore   "conservazione  dei  beni
architettonici e ambientali":
      1)  due  prove  scritte  su  temi  di  cultura  e tecnica della
conservazione;
      2)  una  discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di
Stato  per  l'ammissione  alla  sezione  A  sono esentati dalla prova
scritta  che  abbia  ad  oggetto  materie per le quali gia' sia stata
verificata  l'idoneita'  del  candidato  nell'accesso  al  settore di
provenienza.
  5.  Nel  caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed  universita',  attivita'  strutturate  di tirocinio professionale,
adeguatamente  regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la  partecipazione  documentata  a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
          Nota all'art. 17:
              -  La  direttiva  85/384/CEE  reca: "Riconoscimento dei
          diplomi,  delle  certificazioni ed altri titoli nel settore
          dell'architettura".
                              Art. 18.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
    a) per il settore "architettura":
      1)  classe  n.  4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
      2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
    b) per il settore "pianificazione":
      1)  classe  n.  7  - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
      2)  classe  n.  27  -  Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) per il settore "architettura":
      1)  una  prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un
progetto  esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di
un particolare architettonico;
      2)   una   prova  scritta  avente  ad  oggetto  la  valutazione
economico-quantitativa della prova pratica;
      3)  una  seconda  prova  scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
      4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e
in legislazione e deontologia professionale;
    b) per il settore "pianificazione":
      1)  una  prova  pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni  della  citta'  e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
      2)  una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilita' urbanistica di un'opera pubblica;
      3)  una  seconda  prova  scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
      4)  una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e
in legislazione e deontologia professionale.
  4.  Nel  caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed  universita',  attivita'  strutturate  di tirocinio professionale,
adeguatamente  regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la  partecipazione  documentata  a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
                              Art. 19.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  architetti  sono
iscritti nella sezione A, settore "architettura".
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  possono  iscriversi  alla  sezione  A, settore
"architettura".
  4.  I  possessori  dei  diplomi di laurea regolati dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, sono ammessi a sostenere
l'esame  di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
    a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la
laurea   in   scienze   ambientali  e  la  laurea  in  pianificazione
territoriale ed urbanistica;
    b) per   l'iscrizione   nel   settore   conservazione   dei  beni
architettonici  e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali.
          Nota all'art. 19:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17, comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
                             Capo IV
                     Professione di assistente sociale

          omissis
                             Capo V
                       Professione di attuario

          omissis
                                 Capo VI
                        Professione di biologo

          omissis
                                  Capo VII
                          Professione di chimico
          omissis
                                 Capo VIII
                          Professione di geologo
                              Art. 40.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei geologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
  4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".
                              Art. 41.
                       Attivita' professionali
  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in  particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita'
di  programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di
analisi,  gestione,  sintesi  ed  elaborazione dei dati relativi alle
seguenti  attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o
sperimentali:
    a) il  rilevamento  e  la  elaborazione di cartogafie geologiche,
tematiche,   specialistiche   e  derivate,  il  telerilevamento,  con
particolare  riferimento  alle problematiche geologiche e ambientali,
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
    b) l'individuazione   e   la   valutazione   delle  pericolosita'
geologiche  e  ambientali;  l'analisi,  prevenzione e mitigazione dei
rischi  geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti
cartografici  specifici,  la  programmazione  e  progettazione  degli
interventi   geologici   strutturali   e  non  strutturali,  compreso
l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
    c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con  metodi  geofisici;  le  indagini e consulenze geologiche ai fini
della  relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la  costruzione  del  modello  geologico-tecnico; la programmazione e
progettazione  degli  interventi  geologici e la direzione dei lavori
relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
    d) il  reperimento,  la  valutazione e gestione delle georisorse,
comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e
commerciale  compresa  la  relativa  programmazione,  progettazione e
direzione  dei  lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti
estrattivi dimessi;
    e) le indagini e la relazione geotecnica;
    f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali  per  gli  aspetti  geologici,  e  le attivita' geologiche
relative alla loro conservazione;
    g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e
per  la  riduzione  dei rischi geoambientali compreso quello sismico,
con  le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi
e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione   degli   strumenti   geologici   per  la  pianificazione
territoriale  e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative
misure  di  salvaguardia,  nonche'  per  la  tutela, la gestione e il
recupero  delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti
di  pianificazione,  programmazione  e progettazione degli interventi
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
    h) gli  studi  d'impatto  ambientali per la Valutazione d'Impatto
Ambientale  (VIA)  e  per  la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
limitatamente agli aspetti geologici;
    i) rilievi  geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi  compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e   la   dinamica  dei  litorali;  il  Telerilevamento  e  i  Sistemi
Informativi Territoriali (SIT);
    l)   le   analisi,  la  caratterizzazione  fisicomeccanica  e  la
certificazione dei materiali geologici;
    m) le   indagini   geopedologiche   e  le  relative  elaborazioni
finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
    n) le   analisi  geologiche,  idrogeologiche,  geochimiche  delle
componenti  ambientali  relative  alla esposizione e vulnerabilita' a
fattori  inquinanti  e  ai  rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
    o) il  coordinamento  della  sicurezza  nei cantieri temporanei e
mobili limitatamente agli aspetti geologici;
    p) la  funzione  di  Direttore responsabile in tutte le attivita'
estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
    q) le   indagini   e   ricerche  paleontologiche,  petrografiche,
mineralogiche,   sedimentologiche,   geopedologiche,   geotecniche  e
geochimiche;
    r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
    s) le attivita' di ricerca.
  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla   vigente   normativa,   le   attivita'   di   acquisizione   e
rappresentazione  dei  dati  di campagna e di laboratorio, con metodi
diretti e indiretti, quali:
    a) il  rilevamento  e  la  redazione  di cartografie geologiche e
tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information
System" (GIS);
    b) il    rilevamento   degli   elementi   che   concorrono   alla
individuazione  della  pericolosita'  geologica  e ambientale ai fini
della   mitigazione   dei   rischi,   compreso  l'eventuale  relativo
coordinamento di strutture tecnico gestionali;
    c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con  metodi  geofisici  finalizzate  alla  redazione  della relazione
tecnico geologica;
    d) il  reperimento  e  la  valutazione  delle georisorse comprese
quelle idriche;
    e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
    f)    i    rilevamenti    geologico-tecnici    finalizzati   alla
predisposizione  degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e
territoriale;
    g)  gli  studi  d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
    h)   i   rilievi   geodetici,   topografici,   oceanografici   ed
atmosferici,  ivi  compresi  i  rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
    i) le analisi dei materiali geologici;
    l)  le  esecuzioni  di  indagini  geopedologiche  e  la  relativa
rappresentazione cartografica;
    m) la   funzione   di   Direttore  responsabile  nelle  attivita'
estrattive con ridotto numero di addetti;
    n)   le   indagini  e  ricerche  paleontologiche,  petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
                              Art. 42.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
    a) classe   82/S   -   Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e
territorio;
    b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
    c) classe 86/S - Scienze geologiche.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) una  prova  scritta  concernente  gli  aspetti  teorici  delle
seguenti   materie:   geografia   fisica,   geomorfologia,   geologia
applicata,       georisorse       minerarie       e      applicazioni
mineralogiche-petrografiche   per  l'ambiente  e  i  beni  culturali,
geofisica    applicata,    geotecnica,   tecnica   e   pianificazione
urbanistica,  idraulica  agraria  e sistemazioni idraulico forestali,
ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
    b) una  seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
    d) una  prova  pratica,  avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera  a), nonche' la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la
geologia   strutturale,   con   particolare  riguardo  alla  lettura,
interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
                              Art. 43.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) una  prova  scritta  concernente  gli  aspetti  tecnici  delle
seguenti   materie:   geografia   fisica,   geomorfologia,   geologia
applicata,       georisorse       minerarie       e      applicazioni
mineralogiche-petrografiche   per  l'ambiente  e  i  beni  culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia
e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
    b) una  seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
    d) una  prova  pratica  avente  ad oggetto le materie di cui alla
lettera a).
  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di
Stato  per  l'ammissione  alla  sezione  A  sono esentati dalla prova
pratica, nonche' dalla seconda prova scritta.
                              Art. 44.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti
nella sezione A dell'albo geologi.
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
geologi.
                              Capo IX
                           Professione di ingegnere
                              Art. 45.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.   Nell'albo   professionale  dell'ordine  degli  ingegneri  sono
istituite  la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita
nei seguenti settori:
    a) civile e ambientale;
    b) industriale;
    c) dell'informazione.
  2.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
    b) agli  iscritti  al  settore  industriale,  spetta il titolo di
ingegnere industriale;
    c) agli  iscritti  al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
  3.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
    b) agli  iscritti  al  settore  industriale,  spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
    c) agli  iscritti  al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
  4.   L'iscrizione   all'albo   professionale   degli  ingegneri  e'
accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile
e  ambientale";  "sezione  degli  ingegneri  -  settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli
ingegneri  iuniores  -  settore  civile e ambientale"; "sezione degli
ingegneri  iuniores  - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".
                              Art. 46.
                       Attivita' professionali
  1. Le attivita' professionali che formano oggetto della professione
di  ingegnere  sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo
45, comma 1:
    a) per   il   settore   "ingegneria   civile  e  ambientale":  la
pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la  stima,  il  collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di   trasporto,   di   opere  per  la  difesa  del  suolo  e  per  il
disinquinamento  e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
    b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  direzione  lavori,  la  stima,  il
collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di  impatto  ambientale di
macchine,  impianti  industriali,  di  impianti  per  la  produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali  e  tecnologici,  di  apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
    c) per    il    settore    "ingegneria   dell'informazione":   la
pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la   stima,   il  collaudo  e  la  gestione  di  impianti  e  sistemi
elettronici,   di  automazione  e  di  generazione,  trasmissione  ed
elaborazione delle informazioni.
  2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente  normativa  e  oltre  alle  attivita'  indicate  nel comma 3,
formano  in  particolare  oggetto  dell'attivita' professionale degli
iscritti  alla  sezione  A,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, le attivita', ripartite tra i tre settori
come  previsto  dal  comma  1,  che  implicano  l'uso  di metodologie
avanzate,  innovative  o  sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
  3.  Restando  immutate  le riserve e le attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale
degli  iscritti  alla  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
    a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita'   e   la  liquidazione  relative  a  costruzioni  civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
    b) per il settore "ingegneria industriale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  lavori,  stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti macchine e impianti;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di  sistemi,  nonche'  di  sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva;
    c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione   lavori,  stima  e  collaudo  di  impianti  e  di  sistemi
elettronici,   di  automazioni  e  di  generazione,  trasmissione  ed
elaborazione delle informazioni;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di  automazione  e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni,  nonche'  di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
                              Art. 47.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
    a) per il settore civile e ambientale:
      1)  classe  4/S  -  Architettura  e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
      2) classe 28/S - Ingegneria civile;
      3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
    b) per il settore industriale:
      1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
      2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
      3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
      4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
      5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
      6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
      7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
      8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
      9) classe 37/S - Ingegneria navale;
      10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
    c) per il settore dell'informazione:
      1) classe 23/S - Informatica;
      2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
      3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
      4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
      5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
      6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
      7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) una  prova  scritta  relativa  alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
    b)  una  seconda  prova  scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
    c)  una  prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
    d) una    prova    pratica   di   progettazione   nelle   materie
caratterizzanti  la  classe  di  laurea  corrispondente  al  percorso
formativo specifico.
  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di
Stato  per  l'ammissione  alla  sezione A sono esentati dalla seconda
prova  scritta, purche' il settore di provenienza coincida con quello
per il quale e' richiesta l'iscrizione.
  5.  Per  gli  iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
altro  settore  della  stessa  sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per
il quale e' richiesta l'iscrizione;
    b) una    prova    pratica   di   progettazione   nelle   materie
caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
          Nota all'art. 47:
              -  Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art.
          17.
                              Art. 48.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
    a) per il settore civile e ambientale:
      1)  classe  4  -  Scienze  dell'architettura  e dell'ingegneria
edile;
      2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
    b) per il settore industriale:
      1) classe 10 - Ingegneria industriale;
    c) per il settore dell'informazione:
      1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
      2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a) una  prova  scritta  relativa  alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
    b) una  seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli
ambiti  disciplinari,  a  scelta  del  candidato,  caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
    d)  una  prova pratica di progettazione nelle materie relative ad
uno    degli   ambiti   disciplinari,   a   scelta   del   candidato,
caratterizzanti  la  classe  di  laurea  corrispondente  al  percorso
formativo specifico.
  4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un
altro  settore  della  stessa  sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
    a) una  prova  scritta  relativa  alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
    b) una  prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
                              Art. 49.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli ingegneri vengono
iscritti  nella  sezione  A  dell'albo  degli  ingegneri, nonche' nel
settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi  nella  sezione  A  dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo
degli  ingegneri,  nonche'  nel  settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
                           Capo X
                         Professione di psicologo
          omissis
                              Capo XI
                              Art. 55.
                     Professioni di agrotecnico
            geometra, perito agrario, perito industriale
  1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra,
perito  agrario  e  perito  industriale,  oltre  che  con  i titoli e
tirocini  previsti  dalla  normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un  tirocinio  di  sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali
riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di
Stato.
  2.  Le  classi  di  laurea  che  danno  titolo  all'accesso sono le
seguenti:
    a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
    b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
    c) per  la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20,
27, 40;
    d) per   la  professione  di  perito  industriale,  relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4,
7,   8  (sezione  edilizia);  la  classe  9  (sezione  elettronica  e
telecomunicazioni);   la   classe   10   (sezioni:   elettronica   ed
automazione;   costruzioni   aeronautiche;   cronometria;   industria
cartaria;  industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica;   materie  plastiche;  meccanica;  metallurgia;  tessile  con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione   industriale;   termotecnica);  la  classe  16  (sezione:
industrie  minerarie);  la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la  classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare;
industria  tintoria);  la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche);   la   classe   25   (sezioni:  energia  nucleare;  fisica
industriale);  la  classe  26  (sezione  informatica)  e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).
  3.  Possono,  altresi',  partecipare  agli  esami  di  Stato per le
predette  professioni  coloro  i  quali,  in possesso dello specifico
diploma  richiesto  dalla  normativa  per l'iscrizione nei rispettivi
albi,  abbiano  frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione  tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  31 ottobre  2000,  n.  436,  recante  norme  di
attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata  di  quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a
sei  mesi  coerenti  con  le  attivita' libero professionali previste
dall'albo cui si chiede di accedere.
  4.  Agli  iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta
il  titolo  professionale  rispettivamente  di  agrotecnico laureato,
geometra   laureato,  perito  agrario  laureato,  perito  industriale
laureato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001
	
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
          Nota all'art. 55:
              - La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
          in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
              -  Il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione
          31 ottobre  2000,  n.  436,  prevede:  "Norme di attuazione
          dell'art.   69   della   legge   17 maggio  1999,  n.  144,
          concernente  l'istruzione e la formazione tecnica superiore
          (IFTS)".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              "Art.  69.  - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta
          formativa  destinata  ai  giovani e agli adulti, occupati e
          non   occupati,   nell'ambito  del  sistema  di  formazione
          integrata  superiore  (FIS),  e' istituito il sistema della
          istruzione  e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
          si  accede  di  norma con il possesso del diploma di scuola
          secondaria  superiore. Con decreto adottato di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione,  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  e  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
          di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
          definiti  le  condizioni  di accesso ai corsi dell'IFTS per
          coloro  che  non  sono  in  possesso  del diploma di scuola
          secondaria  superiore,  gli  standard  dei diversi percorsi
          dell'IFTS,  le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
          i  sistemi  formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i
          criteri   per  l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e
          titoli;  con  il  medesimo decreto sono altresi' definiti i
          crediti  formativi  che  vi  si acquisiscono e le modalita'
          della   loro   certificazione   e  utilizzazione,  a  norma
          dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".